Art. 1. Costituzione, denominazione e sede
- È costituito ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. ‘Codice del Terzo Settore’ (d’ora in avanti Codice), l’Associazione culturale “BORGATA GHIO”, con sede legale nel Comune di DRONERO e di seguito indicato come Associazione.
- L’Associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”, all’atto dell’iscrizione al RUNTS.
- Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell’aggiornamento del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore.
Art. 2. Scopi e finalità
- L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
- L’Associazione persegue le seguenti specifiche finalità: tutela e valorizzazione delle tradizioni culturali, popolari, artistiche e urbanistiche della Borgata Ghio, tutela e arricchimento del patrimonio librario e delle tradizioni orali della Borgata, tutela delle tradizioni musicali e artigianali, tutela e valorizzazione dei prodotti tipici della borgata, valorizzazione del paesaggio naturale (corsi d’acqua, flora e fauna) e architettonico, tutela del paesaggio e diffusione dei principi di sostenibilità ambientale.
Art. 3. Attività
- Per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 2 e al fine di sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’Associazione si propone, ai sensi dell’art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, una o più attività di interesse generale:
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (1)
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse ambientale, sociale, culturale o religioso;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Nello specifico, a titolo esemplificativo, l’Associazione intende:
- Raccogliere, archiviare, tramandare e rendere fruibili al pubblico documenti legati alle tradizioni artistiche, artigianali e musicali della Borgata;
- Organizzare eventi di teatro e narrazione al fine di valorizzare e tramandare la tradizione orale delle fiabe storiche della Borgata;
- Organizzare percorsi e iniziative turistiche e di accoglienza per la riscoperta della borgata;
- Organizzare corsi, manifestazioni e competizioni volte all’insegnamento, la diffusione e la valorizzazione delle tradizioni musicali e artigianali della Borgata;
- Promuovere i prodotti tipici al fine di valorizzarne e diffonderne la conoscenza;
- Organizzare eventi per la tutela e la salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente, su tematiche di sostenibilità ambientale;
- Raccogliere, tutelare e arricchire il patrimonio librario della locale biblioteca;
- Recuperare il patrimonio artistico, architettonico e urbanistico tipico della Borgata.
- L’Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Codice;
Art. 4. Patrimonio e risorse economiche
- Il patrimonio dell’Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
- L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell’Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- attività diverse di cui all’art. 6 del Codice;
- L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
- Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo deposita presso la sede dell’Associazione almeno otto giorni prima dell’Assemblea in modo che possa essere consultato dagli associati. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio approvato deve poi essere depositato entro il 30 giugno all’Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo.
- È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 5. Soci
Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell’Associazione tutte le persone fisiche o le Associazioni che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6; in ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 6. Volontari
- L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Assemblea dei soci dell’Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
- L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 del Codice;
- L’Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
Art. 7 Criteri di ammissione
- L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all’Associazione stessa; in caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
- Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 15 giorni è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci;
- Il ricorso all’Assemblea dei soci, avverso la reiezione, è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;
- Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea;
- All’atto di iscrizione nel libro degli associati il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.
Art. 8. Perdita della qualifica di Socio
- La qualifica di socio si perde:
- Per morte
- Per morosità nel pagamento della quota associativa
- Dietro presentazione di dimissioni scritte: tale recesso avrà decorrenza immediata, ma resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso
- Per esclusione.
- Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo.
- L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L’esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;
- L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.
- La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
- Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività della cessazione o dell’esclusione.
- In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, l’associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 9. Diritti e Doveri dei Soci
- Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione ed alla sua attività;
- I soci hanno diritto:
- di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;
- I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell’Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.
Art. 10. Quota associativa
- I soci devono corrispondere la quota associativa annuale nell’importo ed entro il termine stabilito dal Consiglio direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
- L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.
Art. 11. Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, se eletto;
- Organo di revisione, se eletto.
Art. 12. Assemblea dei Soci
- L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione, ne regola l’attività ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell’Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi;
- L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
- La convocazione è inoltrata per iscritto al recapito che risulta sul libro degli associati, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, e/o mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione, con otto giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede Assembleare. Le delibere assunte dall’Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario, o in sua assenza da altro socio appositamente eletto, che lo sottoscrive insieme Presidente;
- Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota;
- Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.
- Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
Art. 13. Assemblea ordinaria dei soci
- L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
- Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
- L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario;
- L’Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio ai sensi dell’art. 13 del Codice;
- approva il bilancio sociale quando previsto per legge;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- elegge e revoca i componenti dell’organo di controllo;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 6, comma 1 dello Statuto;
- Le deliberazioni Assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.
Art. 14. Assemblea straordinaria dei soci
- La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 11;
- Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci;
- L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
Art. 15. Consiglio direttivo
- Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 5 consiglieri scelti tra i soci maggiorenni che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti
- L’Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all’eligendo Consiglio direttivo
- Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario; gli incarichi di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperti da un unico consigliere
- In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’Assemblea provvede alla surroga mediante elezione
- Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo
- Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci
- Il Consiglio direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
- redige e presenta all’Assemblea il bilancio ai sensi dell’art. 13 del Codice;
- predispone annualmente, qualora previsto per legge, il bilancio social e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- individua ed esercita eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 2 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti
- Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo
- Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti
- La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo
- I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti
- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono inscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza
Art. 16. Presidente
- Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci
- In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente
- Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono ratificati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile
- Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente
Art. 17. Tesoriere
- Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo; al tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.
Art. 18. Segretario
- Al segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di consiglio e di Assemblea che trascrive sugli apposti libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
Art. 19. Libri sociali
- L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente per iscritto.
Art. 20. Organo di controllo
- Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell’art. 30 del Codice viene nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico; se collegiale, l’Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri nominati dall’Assemblea dei Soci; i componenti restano in carica per 3 esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermati; al suo interno il Collegio designa il Presidente.
- I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti
- L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro
- L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci
- I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari
- L’Organo di controllo può inoltre esercitare la Revisione Legale dei Conti, in caso di superamento dei limiti di cui all’art. 31 comma 1 del Codice,. In tal caso, l’Organo è costituito da Revisori Legali Iscritti nell’apposito registro
Art. 21. Revisione legale dei conti
- Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 del codice, l’Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell’apposto registro.
- Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;
- Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive;
- Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Art. 22. Scioglimento
- L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;
- In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
- Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
- L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 23. Norme finali
- Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.